Formazione a distanza

 

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Guida piattaforma "Concerto"

Guida piattaforma "Directio"

fncformazione.it

 

Le piattaforme e-learning “Concerto” e “Directio”, ove utilizzate per la fruizione di eventi formativi accreditati, consentono la maturazione dei crediti formativi professionali secondo le regole previste dal sistema nazionale della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il riconoscimento dei crediti avviene secondo le modalità operative previste dalle rispettive piattaforme, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Ordine territoriale competente. Gli Iscritti sono comunque invitati a verificare periodicamente la corretta registrazione dei crediti nella propria posizione formativa individuale, segnalando tempestivamente alla Segreteria dell’ODCEC di Tivoli eventuali anomalie o mancati caricamenti.

La materia è disciplinata dal Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Ministro della Giustizia in data 25 settembre 2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026, consultabile sul sito del CNDCEC e nella sezione “Normative - Regolamenti” del sito istituzionale dell’ODCEC di Tivoli.

Il fondamento ordinamentale dell’obbligo formativo si rinviene, altresì, nel d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e nel Codice deontologico della professione, che qualifica l’adempimento della formazione professionale continua come obbligo del professionista ai fini del mantenimento della competenza professionale.

Inadempimento dell’obbligo formativo e profili disciplinari

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può assumere rilievo disciplinare ed essere valutato dal competente Consiglio di Disciplina territoriale secondo le disposizioni del d.lgs. n. 139/2005, del Codice deontologico della professione, del Regolamento CNDCEC recante Codice delle sanzioni disciplinari, aggiornato al 17 aprile 2024, e del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale. Il CNDCEC include entrambi tra i regolamenti nazionali consultabili nella propria area istituzionale.

L’eventuale sanzione non discende automaticamente dal mero dato quantitativo dei crediti mancanti, ma è determinata all’esito del procedimento disciplinare, tenuto conto della gravità della violazione, della condotta complessiva dell’iscritto, dell’eventuale reiterazione dell’inadempimento e delle circostanze specifiche del caso concreto.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dall’ordinamento professionale e dal Codice delle sanzioni disciplinari del CNDCEC, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Riflessi sul tirocinio professionale

L’inadempimento dell’obbligo formativo può incidere anche sulla possibilità di svolgere il ruolo di dominus.

Ai sensi del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, recante il Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, il tirocinio professionale deve essere svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all’Albo e che abbia assolto l’obbligo di formazione professionale continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine. Il CNDCEC richiama tale regolamento nella sezione nazionale dedicata al tirocinio.

Ne consegue che il professionista non in regola con l’obbligo formativo non possiede, per il periodo di riferimento, uno dei requisiti richiesti per assumere o mantenere il ruolo di dominus, con le conseguenti valutazioni da parte dell’Ordine in relazione alle singole posizioni di tirocinio.

Effetti della sospensione dall’esercizio della professione

La sospensione dall’esercizio della professione, ove irrogata dal competente Consiglio di Disciplina, produce gli effetti previsti dal d.lgs. n. 139/2005, dal Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e dalle ulteriori disposizioni ordinamentali applicabili.

Durante il periodo di sospensione l’iscritto non può esercitare l’attività professionale. La sospensione incide, inoltre, sulla possibilità di assumere o proseguire incarichi, funzioni o attività che presuppongano l’iscrizione all’Albo e il pieno esercizio della professione, ferma restando la necessità di verificare, caso per caso, la disciplina applicabile allo specifico incarico.

L’iscritto sospeso è tenuto ad astenersi dallo svolgimento di attività professionali riservate e, ove necessario, a informare tempestivamente i soggetti, gli enti o le autorità presso cui risultino pendenti incarichi professionali incompatibili con lo stato di sospensione.

Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

La cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari è regolata dal Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e dalle disposizioni CNDCEC in materia, consultabili tra i regolamenti nazionali pubblicati sul sito del Consiglio Nazionale.

Per le sanzioni diverse dalla radiazione, la cessazione degli effetti presuppone il decorso dei termini previsti dalla disciplina regolamentare e l’assenza di ulteriori illeciti, nonché la valutazione della condotta del professionista secondo le regole procedimentali applicabili.

Indicazione operativa per gli Iscritti

Gli Iscritti sono invitati a verificare con regolarità la propria posizione formativa e, in caso di dubbi, anomalie di caricamento o necessità di chiarimenti, a rivolgersi alla Segreteria dell’ODCEC di Tivoli, utilizzando i canali istituzionali dell’Ordine.

Particolare attenzione deve essere prestata dagli Iscritti che svolgono o intendono svolgere il ruolo di dominus, nonché da coloro che ricoprono incarichi professionali o istituzionali per i quali sia richiesto il pieno e regolare esercizio della professione.