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Rottamazione quinquies negli enti locali: il parere ANCREL e il contributo del Consigliere Patrizio Battisti

odcec Tivoli logo tondoLa definizione agevolata richiede agli enti una valutazione puntuale degli effetti finanziari, contabili e sulla riscossione. Tra i curatori della traccia operativa predisposta da ANCREL figura il Rag. Patrizio Battisti, Presidente di ANCREL Lazio e Consigliere dell’ODCEC di Tivoli.

La legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, ha introdotto l’art. 10-quinquies, estendendo la procedura della cosiddetta “Rottamazione quinquies” ai carichi affidati agli agenti della riscossione dalle Regioni e dagli enti locali.

L’estensione non opera automaticamente. Ciascun ente territoriale può scegliere di applicare la definizione agevolata alle proprie entrate, adottando uno specifico provvedimento nelle forme previste dalla legislazione vigente.

La disciplina riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Gli effetti della definizione agevolata - Per i carichi ammessi alla definizione, il debitore è tenuto a versare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate per il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notificazione delle cartelle di pagamento. Non sono invece dovuti gli interessi e le sanzioni compresi nei carichi, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese quelle derivanti da violazioni del Codice della strada, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, e all’aggio. Resta pertanto dovuto l’importo della sanzione principale.

La scadenza per gli enti e la proroga ancora in corso di approvazione - Alla data del 15 giugno 2026, il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ente e per la sua comunicazione ad Agenzia delle entrate-Riscossione è fissato al 30 giugno 2026. Il Senato ha approvato l’11 giugno 2026, nell’ambito della conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, una modifica che differisce tale termine al 31 luglio 2026 e rimodula le successive scadenze della procedura. La modifica deve tuttavia completare l’iter parlamentare presso la Camera dei deputati. Fino alla definitiva approvazione e alla pubblicazione della legge di conversione, gli enti e gli Organi di revisione devono quindi assumere quale termine operativo quello del 30 giugno 2026.

Le verifiche richieste all’Organo di revisione - L’adesione alla Rottamazione quinquies non costituisce un adempimento meramente formale. La deliberazione è destinata a incidere sulla gestione delle entrate, sulle previsioni di riscossione, sui residui attivi, sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, sui flussi di cassa e sugli equilibri complessivi del bilancio. Per consentire all’Organo di revisione di esprimere un parere adeguatamente motivato, la proposta dovrebbe essere corredata da un quadro istruttorio completo, contenente l’ammontare complessivo dei carichi potenzialmente definibili e la loro suddivisione tra capitale, sanzioni, interessi, aggio e spese di riscossione. Tali dati devono essere riconciliati con le scritture contabili dell’ente, distinguendo i crediti ancora iscritti tra i residui attivi da quelli eventualmente già cancellati o stralciati e verificando la corrispondenza con le informazioni disponibili presso Agenzia delle entrate-Riscossione. È inoltre necessario confrontare il valore nominale dei carichi con il loro effettivo grado di esigibilità, tenendo conto dell’anzianità dei crediti, dell’andamento storico delle riscossioni e delle concrete possibilità di recupero in assenza della definizione agevolata.

La valutazione economico-finanziaria dovrebbe evidenziare separatamente:

  • le componenti del credito alle quali l’ente rinuncia;
  • il capitale che potrebbe essere recuperato attraverso la definizione;
  • gli effetti attesi sugli stanziamenti di competenza e di cassa;
  • le conseguenze sui residui attivi e sul Fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • la compatibilità dell’operazione con il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione deve essere riservata al trattamento contabile. La sola adesione dell’ente non determina l’immediata cancellazione dei crediti. Occorre distinguere il momento dell’adozione del provvedimento, la successiva dichiarazione del debitore, il pagamento delle somme dovute e il conseguente discarico delle quote residue da parte dell’agente della riscossione.

Per la componente tributaria, il parere trova espresso riferimento nell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce all’Organo di revisione il compito di esprimersi sulle proposte regolamentari relative all’applicazione dei tributi locali.

Il parere non può limitarsi a una presa d’atto. Ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, deve contenere un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile, nonché indicare eventuali misure necessarie per garantire la sostenibilità della scelta e la salvaguardia degli equilibri finanziari.

La traccia operativa predisposta da ANCREL - Per supportare gli Organi di revisione e gli uffici finanziari degli enti locali, ANCREL ha predisposto una specifica traccia operativa di parere sulla proposta di deliberazione consiliare relativa alla Rottamazione quinquies. Il documento approfondisce i profili di legittimità normativa, la congruità e la sostenibilità economico-finanziaria della scelta, gli effetti sul Fondo crediti di dubbia esigibilità e sugli equilibri di bilancio, le verifiche richieste al revisore, le scadenze e gli adempimenti previsti dalla normativa. La traccia è accompagnata da annotazioni operative e da una check-list di controllo ed è disponibile agli associati nell’area riservata del sito ANCREL.

ANCREL precisa che il documento costituisce esclusivamente una traccia di lavoro. Il revisore deve pertanto adattarne i contenuti alla situazione finanziaria e contabile dello specifico ente, restando pienamente responsabile delle verifiche svolte e delle conclusioni espresse nel parere.

Il contributo del Consigliere Patrizio Battisti - Il documento è stato curato dal Rag. Patrizio Battisti di ANCREL Lazio e dal Dott. Alfio Spinella di ANCREL Catania. Il Rag. Patrizio Battisti, Presidente di ANCREL Lazio, componente della Giunta nazionale ANCREL e Consigliere dell’ODCEC di Tivoli, ha contribuito alla predisposizione di uno strumento di immediata utilità professionale, destinato ad assistere i revisori degli enti locali in una valutazione particolarmente delicata.

Il Consiglio dell’Ordine esprime apprezzamento per il qualificato contributo offerto dal Consigliere Battisti, che valorizza le competenze presenti nell’ODCEC di Tivoli e mette a disposizione dei professionisti un supporto concreto per affrontare con rigore gli effetti finanziari e contabili della definizione agevolata.

Contatti

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