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Patto di famiglia: dai Commercialisti un nuovo studio a vent’anni dalla riforma

FNC

A vent’anni dall’introduzione del Patto di famiglia nell’ordinamento italiano, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca Il Patto di famiglia a vent’anni dalla riforma.

Introdotto dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55 e disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti del codice civile, il Patto di famiglia consente all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda e al titolare di partecipazioni societarie di trasferire le proprie quote a uno o più discendenti, in deroga al generale divieto dei patti successori previsto dall’art. 458 c.c.

L’istituto è finalizzato a favorire un passaggio generazionale ordinato, preservando la continuità dell’impresa e prevenendo il rischio che, all’apertura della successione, conflitti familiari o frammentazioni proprietarie possano compromettere l’integrità e la prosecuzione dell’attività aziendale.

Neutralità fiscale e continuità dei valori

Sul piano delle imposte dirette, il documento richiama il principio di neutralità fiscale previsto dall’art. 58, comma 1, del TUIR per il trasferimento gratuito dell’azienda.

Il trasferimento non determina il realizzo di plusvalenze in capo al disponente e l’assegnatario subentra nei medesimi valori fiscalmente riconosciuti, con rinvio dell’imposizione al momento dell’eventuale successiva cessione dell’azienda o dei singoli beni che la compongono.

Lo studio approfondisce, tuttavia, una questione ancora delicata: la possibilità di considerare fiscalmente rilevante, quale costo di acquisto, quanto corrisposto dall’assegnatario ai legittimari non assegnatari per la liquidazione delle rispettive quote.

La liquidazione rappresenta infatti un obbligo previsto dalla legge e costituisce una condizione necessaria per l’acquisizione dell’azienda o delle partecipazioni, salvo espressa rinuncia dei legittimari. Il documento esamina le diverse possibili soluzioni interpretative, anche alla luce dell’esigenza di simmetria tra il trattamento dell’assegnatario e quello dei beneficiari delle attribuzioni compensative.

Per il trasferimento delle partecipazioni, viene ricordato che l’attribuzione gratuita non genera, in linea generale, reddito imponibile, salvo il caso in cui le partecipazioni siano detenute dal disponente in regime d’impresa.

La liquidazione dei legittimari come liberalità del disponente

Uno dei principali profili di interesse riguarda il trattamento, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle somme o dei beni attribuiti ai legittimari non assegnatari.

Secondo il primo orientamento dell’Amministrazione finanziaria, tali attribuzioni dovevano essere considerate autonome liberalità effettuate dall’assegnatario, con applicazione delle aliquote e delle franchigie riferibili al rapporto tra quest’ultimo e gli altri legittimari.

La più recente giurisprudenza di legittimità ha invece valorizzato la struttura unitaria del Patto di famiglia.

La liquidazione non costituisce una liberalità spontanea dell’assegnatario, ma l’adempimento di un obbligo legale inscindibilmente collegato al trasferimento disposto dall’imprenditore. Ai soli fini fiscali, essa deve quindi essere qualificata come liberalità indiretta del disponente in favore dei legittimari non assegnatari.

Ne consegue che l’aliquota e la franchigia applicabili devono essere individuate in relazione al rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra il disponente e ciascun legittimario beneficiario. Tale orientamento, affermato dalla Corte di cassazione e recepito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025, ha consentito il superamento della precedente impostazione, spesso più onerosa per le famiglie.

Esenzione e trasferimento del controllo

Particolare attenzione è riservata all’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 per i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni in favore dei discendenti o del coniuge.

Nel caso delle società di capitali, l’agevolazione richiede che il beneficiario acquisisca o integri il controllo di diritto previsto dall’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. e lo mantenga per almeno cinque anni.

Lo studio evidenzia che, nel trasferimento della nuda proprietà delle partecipazioni con riserva di usufrutto, non è sufficiente attribuire al beneficiario un diritto di voto limitato.

Alla luce delle ordinanze della Corte di cassazione nn. 6614 e 6616 del 19 marzo 2026, il diritto di voto trasferito al nudo proprietario deve comprendere anche le deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili. La riserva di tale potere in capo all’usufruttuario impedirebbe infatti al beneficiario di acquisire un controllo pieno ed effettivo, con conseguente inapplicabilità dell’esenzione.

Per le società di persone, il regime presenta caratteristiche differenti: assume rilievo la prosecuzione dell’attività d’impresa e il mantenimento della partecipazione per il quinquennio previsto dalla legge. Anche in questo caso, tuttavia, l’eventuale riserva in capo al disponente dei poteri amministrativi e gestori può risultare incompatibile con la finalità del passaggio generazionale.

Operazioni straordinarie nel quinquennio

Il documento esamina inoltre gli effetti di scissioni, fusioni, trasformazioni e conferimenti realizzati entro il quinquennio successivo al trasferimento.

Tali operazioni non determinano automaticamente la decadenza dall’agevolazione, purché sia assicurata la continuità dell’attività d’impresa e sia mantenuto, direttamente o indirettamente, il controllo societario richiesto dalla legge.

È quindi possibile procedere a riorganizzazioni del gruppo familiare, anche mediante il conferimento delle partecipazioni in una holding, a condizione che i discendenti conservino il controllo della società holding e che quest’ultima mantenga, a sua volta, il controllo della società operativa.

Forma dell’atto e conseguenze della nullità

Sul piano civilistico, lo studio richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 4376 del 26 febbraio 2026, che ha ribadito l’inderogabilità della forma dell’atto pubblico prevista dall’art. 768-ter c.c.

Il requisito formale non riguarda soltanto il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni, ma può estendersi agli accordi transattivi, integrativi o successivi che siano espressamente collegati al programma negoziale originario.

La mancanza della forma solenne può comportare la nullità dell’intero assetto negoziale e, sul piano tributario, il venir meno dei presupposti per l’applicazione del regime agevolativo, con conseguente recupero dell’imposta ordinaria, delle sanzioni e degli interessi.

Il documento conferma, in conclusione, il Patto di famiglia quale strumento privilegiato per la pianificazione del passaggio generazionale dell’impresa. La sua corretta utilizzazione richiede tuttavia una progettazione unitaria dell’operazione e un’attenta valutazione dei profili familiari, societari, civilistici e fiscali.

La redazione delle clausole, l’individuazione dei soggetti partecipanti, la determinazione dei valori, la disciplina dei diritti di voto e la programmazione delle eventuali operazioni successive devono pertanto essere affidate a professionisti dotati di specifica e coordinata competenza tecnica.

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