L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato ad agosto 2026 la guida dedicata alla delega unica per l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
La delega unica, prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e operativa dall’8 dicembre 2025, consente al contribuente di autorizzare, mediante un’unica procedura, fino a un massimo di due intermediari all’utilizzo di tutti o di alcuni dei seguenti servizi:
- Cassetto fiscale delegato;
- servizi del portale “Fatture e Corrispettivi”;
- acquisizione dei dati ISA e dei dati necessari alla determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- servizi online dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Durata e modifica della delega
La delega rimane efficace, salvo revoca del contribuente o rinuncia dell’intermediario, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del conferimento.
Particolare attenzione deve essere prestata alle modifiche: ogni nuova comunicazione relativa al medesimo intermediario sostituisce integralmente la delega precedente.
Pertanto, qualora si intenda aggiungere o eliminare un servizio, nella nuova comunicazione devono essere indicati tutti i servizi che si vogliono mantenere attivi. L’omessa indicazione di un servizio precedentemente delegato ne comporta la revoca.
Conferimento e attivazione
Occorre distinguere il conferimento della delega dalla comunicazione dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate, necessaria per renderla operativa.
Il contribuente può comunicare direttamente la delega attraverso l’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata.
Quando la comunicazione è effettuata dall’intermediario, quest’ultimo acquisisce la delega:
- in formato cartaceo, sottoscritta con firma autografa e corredata dalla copia del documento di identità del delegante;
- oppure in formato elettronico, sottoscritta nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale.
L’intermediario può quindi comunicare i dati della delega:
- mediante trasmissione di un file XML sottoscritto dal contribuente con una delle modalità di firma ammesse dalle specifiche tecniche e, nei casi previsti, anche dall’intermediario;
- mediante l’apposito servizio web di conferimento, qualora abbia stipulato la prevista convenzione con l’Agenzia delle Entrate e superato le necessarie verifiche tecniche.
Obblighi degli intermediari
La guida riepiloga anche gli adempimenti posti a carico degli intermediari delegati, tra i quali:
- l’accettazione, nella propria area riservata, delle condizioni di utilizzo dei servizi delegati;
- l’individuazione di uno o più responsabili della gestione delle deleghe;
- la numerazione progressiva e l’annotazione giornaliera delle deleghe in un apposito registro cronologico, cartaceo o elettronico;
- la conservazione delle deleghe e della documentazione utilizzata per l’identificazione del delegante fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza.
Regime transitorio
Le deleghe già attive alla data del 5 dicembre 2025 conservano la propria efficacia fino alla scadenza originariamente prevista e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2027.
La guida illustra nel dettaglio le procedure di conferimento, attivazione, rinnovo, modifica, revoca e rinuncia, nonché le modalità di trasmissione puntuale e massiva delle comunicazioni.
La guida “La delega unica per l’utilizzo dei servizi online”, aggiornata ad agosto 2026, è disponibile in allegato.
