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Referente SOS negli studi associati e nelle STP: i chiarimenti del CNDCEC e gli strumenti operativi per gli Iscritti

antiriciclaggioIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’Informativa n. 100/2026, ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle Istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate il 18 dicembre 2025 e applicabili dal 1° luglio 2026.

La questione esaminata riguarda, in particolare, gli studi associati e le società tra professionisti e la possibilità di individuare un unico referente per le segnalazioni di operazioni sospette, coincidente con il legale rappresentante della struttura o con un soggetto da questi delegato.

L’individuazione del destinatario degli obblighi

Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che individua i destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Il comma 4 ricomprende tra i professionisti obbligati gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che esercitano la professione in forma individuale, associata o societaria.

Secondo l’interpretazione proposta dal CNDCEC, il richiamo alle diverse forme di esercizio della professione non comporta, tuttavia, che lo studio associato o la STP si sostituiscano automaticamente al singolo professionista nella titolarità degli obblighi antiriciclaggio.

La forma associata o societaria individua la modalità organizzativa attraverso la quale viene svolta l’attività professionale; la qualifica di destinatario degli obblighi deve invece essere determinata considerando il professionista incaricato e la prestazione concretamente resa.

Referente SOS persona fisica e referente della struttura

Le Istruzioni UIF distinguono due ipotesi:

  • quando il destinatario è una persona fisica, il referente SOS coincide con il destinatario stesso;
  • quando il destinatario non coincide con una persona fisica, il referente SOS è individuato nel legale rappresentante oppure in un soggetto da questi formalmente delegato.

La distinzione non introduce nuove categorie di soggetti obbligati, ma presuppone la preventiva individuazione del destinatario sulla base della normativa primaria.

Per i Commercialisti trova pertanto ordinariamente applicazione, secondo la lettura del Consiglio Nazionale, la prima ipotesi: il destinatario è il singolo professionista e il referente SOS coincide con quest’ultimo, anche quando l’attività sia svolta nell’ambito di uno studio associato o di una società tra professionisti.

La sola esistenza di uno studio associato o di una STP non determina, quindi, l’automatica concentrazione di tutte le segnalazioni in capo a un unico referente, individuato nel legale rappresentante della struttura o in un suo delegato. (informativa 100/2026)

Referente SOS e responsabile antiriciclaggio: funzioni distinte

Il referente SOS non deve essere confuso con il responsabile della funzione antiriciclaggio previsto dalle Regole Tecniche del CNDCEC.

Le Regole Tecniche stabiliscono che, negli studi associati e nelle società tra professionisti, deve essere introdotta una funzione antiriciclaggio e nominato il relativo responsabile, salvo che ciascun professionista assolva individualmente i propri adempimenti.

Il responsabile antiriciclaggio svolge funzioni organizzative, di supervisione e coordinamento delle procedure interne. La sua nomina non comporta, di per sé, il trasferimento della titolarità dell’obbligo di valutare e segnalare le operazioni sospette spettante al singolo professionista destinatario.

Gli studi associati e le STP possono pertanto adottare procedure comuni per:

  • la rilevazione e l’esame delle anomalie;
  • la gestione dei flussi informativi;
  • il coordinamento degli adempimenti;
  • la conservazione dei documenti;
  • la tutela della riservatezza;
  • la formazione di dipendenti e collaboratori.

Le procedure comuni devono però svolgere una funzione di supporto e non possono sostituire il giudizio professionale, modificare la titolarità degli obblighi o determinare forme di deresponsabilizzazione del singolo Iscritto. Le Regole Tecniche disciplinano specificamente l’autovalutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti, prevedendo anche modalità organizzative applicabili agli studi associati e alle STP. (v. Regole Tecniche antiriciclaggio 2025)

ArSOS: attiva la piattaforma per l’invio delle segnalazioni

Si ricorda agli Iscritti che è attiva la piattaforma ArSOS – Segnalazioni di Operazioni Sospette, attraverso la quale i professionisti possono trasmettere telematicamente le segnalazioni relative a possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La piattaforma consente la trasmissione delle segnalazioni alla UIF per il tramite del CNDCEC, assicurando la separazione tra l’identità del professionista segnalante e le informazioni trasmesse all’Autorità.

Il sistema ArSOS si articola in tre applicazioni:

  • Compilatore, che guida il professionista nella predisposizione della segnalazione e genera il file XML contenente i dati in chiaro e il file cifrato P7E destinato all’invio;
  • Portale Invii, attraverso il quale il file P7E viene verificato e trasmesso al portale INFOSTAT della UIF e sono rese disponibili le ricevute attestanti l’esito dei controlli;
  • Integrazione, utilizzata per decifrare le richieste di informazioni o di sostituzione provenienti dalla UIF e per cifrare le successive risposte del professionista.

Il Manuale del servizio descrive inoltre le procedure per correggere una segnalazione scartata, gestire le ricevute e rispondere alle richieste di informazioni o di sostituzione formulate dalla UIF. (v. informativa 116/2023 - Antiriciclaggio: Piattaforma ArSOS – Trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il tramite del CNDCEC)

Alla presente notizia è allegato il Manuale del servizio ArSOS – versione 1.0, che illustra analiticamente le modalità di compilazione, invio e gestione delle segnalazioni.

Le Regole Tecniche antiriciclaggio

È inoltre possibile consultare le Regole Tecniche antiriciclaggio emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, approvate con deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Il documento disciplina:

  1. l’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto lo studio professionale;
  2. la valutazione del rischio del cliente e della prestazione e le conseguenti modalità di adeguata verifica;
  3. la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Le Regole Tecniche classificano le prestazioni professionali in base al rischio inerente e definiscono il procedimento per determinare il rischio specifico e il rischio effettivo, dal quale discende l’applicazione di misure di adeguata verifica semplificate, ordinarie o rafforzate. 

Il foglio Excel per la valutazione del rischio del cliente

Tra gli allegati è resa disponibile anche la Scheda di valutazione del rischio del cliente e della prestazione professionale, prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 231/2007.

Il foglio Excel costituisce uno strumento di supporto per:

  • indicare i dati dello studio e del cliente;
  • individuare la prestazione professionale richiesta;
  • attribuire il livello di rischio inerente della prestazione, sulla base delle Tabelle 1 e 2 delle Regole Tecniche;
  • valutare gli aspetti connessi al cliente, quali natura giuridica, attività svolta, comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico e area geografica di riferimento;
  • valutare, quando richiesto, gli aspetti connessi alla prestazione, quali tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza e area geografica di destinazione;
  • calcolare il rischio specifico;
  • determinare il rischio effettivo mediante la ponderazione del rischio inerente nella misura del 30% e del rischio specifico nella misura del 70%;
  • individuare la conseguente modalità di adeguata verifica: semplificata, ordinaria o rafforzata.

Il file contiene anche una sezione specifica per le prestazioni comprese nella Tabella 1 delle Regole Tecniche, per le quali sono previste particolari regole di condotta, quali l’acquisizione e la conservazione del verbale di nomina, del mandato professionale, dell’incarico o del documento di identità del cliente.

Il foglio di calcolo ha natura esclusivamente ausiliaria: non sostituisce il giudizio del professionista né consente valutazioni automatiche. Il risultato deve essere verificato, motivato e integrato sulla base degli elementi concreti relativi al cliente e alla prestazione. Il CNDCEC ha espressamente precisato che la modulistica e i fogli di calcolo costituiscono strumenti esemplificativi e non obbligatori, da adattare alla struttura e all’operatività dello studio. (v. indicazioni operative)

Il precedente approfondimento dell’ODCEC di Tivoli

Per una visione complessiva degli strumenti messi a disposizione dal Consiglio Nazionale, si richiama il precedente articolo pubblicato dall’ODCEC di Tivoli il 27 marzo 2026:

La precedente pubblicazione illustra:

  • la modulistica antiriciclaggio approvata dal CNDCEC;
  • le indicazioni operative per la relativa compilazione;
  • la scheda di autovalutazione del rischio dello studio;
  • la scheda di valutazione del rischio del cliente e della prestazione;
  • i modelli relativi all’adeguata verifica, al controllo costante, alla conservazione e all’eventuale astensione del professionista. 

Tutta la documentazione aggiornata è inoltre reperibile nella sezione Antiriciclaggio del sito del CNDCEC

Contatti CNDCEC

Per le questioni in materia antiriciclaggio è disponibile il seguente indirizzo: E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per le comunicazioni inerenti alle richieste della UIF e alla gestione delle segnalazioni attraverso il CNDCEC: PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il Manuale ArSOS precisa che le richieste di informazioni o di sostituzione vengono trasmesse dal CNDCEC alla PEC del professionista risultante dall’Albo e che le relative risposte cifrate devono essere inviate alla PEC dedicata, riportando nell’oggetto il protocollo attribuito dalla UIF.

Documenti allegati

REGOLE TECNICHE

 RELAZIONI ANNUALI

 STRUMENTI OPERATIVI

Indicazioni operative per la compilazione della modulistica proposta dal CNDCEC per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e delle regole tecniche del 16.01.2025

Contatti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli

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